Crediti Tributari: problematiche attuali

Il Sole 24 Ore – 2003

La risoluzione ministeriale n. 226 del 18 dicembre 2003, che ha ritenuto il Centro Operativo di Pescara quale Ufficio controparte nei confronti del quale i soggetti non residenti devono indirizzare le istanze di rimborso per ritenute Irpef e notificare il ricorso tributario, sta generando dubbi, tra i professionisti, circa la corretta individuazione della controparte nei confronti della quale debba essere instaurato il contenzioso tributario nei casi di diniego di rimborso delle imposte dirette.
A seguito infatti della soppressione dei Centri di Servizi, sono stati istituiti i Centri Operativi di Venezia e Pescara, con Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 dicembre 2001 e del 27 febbraio 2002 (si vedano anche le circolari ministeriali n. 31/2002 e 61/2002).
In particolare, con gli stessi provvedimenti, sono state attribuite al Centro Operativo di Pescara, tra le altre, le attività concernenti il controllo delle richieste di rimborso in conto fiscale per le imposte dirette e per l’imposta sul valore aggiunto, nonché la gestione dei rimborsi a soggetti non residenti in materia di ritenute, crediti d’imposta sui dividendi ed imposta sul valore aggiunto.
Si deve ritenere, quindi, che soltanto per quanto riguarda i soggetti non residenti (trattandosi in questo caso di gestione dei rimborsi d’imposta da parte del Centro Operativo di Pescara), lo stesso centro Operativo sia la controparte a cui indirizzare le istanze di rimborso e l’eventuale ricorso in commissione tributaria (sarà quindi competente la commissione tributaria provinciale di Pescara).
Per quanto concerne invece le richieste di rimborso per imposte dirette proposte dai contribuenti residenti nel nostro Paese, essendo demandato al centro Operativo di Pescara soltanto il controllo di tali istanze e non anche la gestione dell’intero procedimento di rimborso, l’Ufficio a cui indirizzare le istanze e l’eventuale ricorso deve individuarsi nell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.
Quanto sopra pare inequivocabilmente affermato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 1 febbraio 2002 nella quale è stabilito che tutti i provvedimenti che individuano specifici Uffici ai quali sono demandate alcune competenze già di pertinenza dei Centri di Servizio, hanno rilevanza solo interna all’Agenzia delle Entrate e quindi rilevano a fini organizzativi interni.
Legittimato a stare in giudizio, come ribadito anche dalla circolare n. 14/2002, è l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, visto che ogni ulteriore attribuzione ha rilievo ai fini dei rapporti interni di gestione dell’intera Agenzia.
Di conseguenza la commissione tributaria competente sarà da individuarsi in ragione di quella territorialmente competente con l’Ufficio Locale.
Nel caso in cui, invece, la controversia non sia più da attribuire alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ma sia da attribuire alla giurisdizione del tribunale ordinario (procedimento esecutivo o credito già certificato come liquido ed esigibile da parte dell’Amministrazione Finanziaria), troverà applicazione l’art. 25, comma 2 c.p.c. secondo cui nei processi in cui è parte un ufficio dell’amministrazione finanziaria, e quando l’amministrazione è convenuta, è competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione.
Quanto sopra esposto, rende comunque auspicabile un definitivo chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, anche circa le attribuzioni degli Uffici Locali e del Centro Operativo di Pescara in relazione all’attività dei rimborsi di imposta.
In tema poi di chiusura delle posizioni debitorie dell’Amministrazione Finanziaria nei confronti dei contribuenti, è da segnalare l’importante provvedimento contenuto nell’art. 2, comma 58, Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004) secondo cui l’Agenzia delle Entrate provvede alla erogazione dei rimborsi Irpef ed Irpeg spettanti in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere l’eventuale prescrizione del diritto del contribuente. Anche in questo caso sarebbe auspicabile un chiarimento normativo che espliciti se l’impossibilità di far valere la prescrizione possa essere applicata anche per l’ormai soppressa Ilor.
Non si spiega, infatti, come la norma faccia riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, ma citi espressamente soltanto l’imposta Irpeg ed Irpef e non la soppressa Ilor.

Christian Dominici