Erogazione dei rimborsi: centralizzata o a carico delle Agenzie Locali?

Il Sole 24 Ore – 2004

Con la circolare n. 45 del 15 novembre l’Agenzia delle Entrate ha comunicato il progressivo inserimento nella base dati unica nazionale (Linea 7 “Rimborsi II. DD. E CC. GG. Disposti dall’Ufficio) dei rimborsi delle imposte dirette a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche (Il Sole 24 Ore 17 novembre 2004).
In particolare la migrazione dei rimborsi nella base dati nazionale riguarderà da subito i modelli 750 e 760 delle annualità 1993-1996 e, progressivamente, le annualità 1997 e successive.
Premesso che la circolare concerne le modalità organizzative degli Uffici e non ha rilievo nell’individuazione della controparte (che rimane l’Agenzia locale competente per territorio) alla quale il contribuente deve notificare eventuali istanze di rimborso e/o ricorsi tributari, occorre domandarsi se tale innovazione organizzativa comporterà una riduzione o un incremento dei tempi di rimborso.
Si osserva preliminarmente (Il Sole 24 Ore del 20 agosto 2004) che fino ad ora la “Linea 7” ossia la procedura centralizzata di gestione dei rimborsi di imposta era riservata prevalentemente alla gestione ed alla erogazione dei rimborsi Irpef delle persone fisiche fino all’importo massimo di 8 milioni di vecchie lire che venivano direttamente erogati in via centralizzata, quindi senza che vi fosse competenza delle Agenzie Locali nell’erogazione del rimborso.
Il progressivo trasferimento dei rimborsi imposte dirette delle imprese nella procedura automatizzata comporterà la distinzione tra la fase di convalidazione del rimborso, che continuerà ad essere effettuata dalle Agenzie Locali, e la fase dell’erogazione del rimborso che, nel silenzio della circolare 45/2004, ma nel rispetto della ratio della gestione centralizzata, dovrebbe a questo punto avvenire in via diretta, centralizzata e non più locale.
Le Agenzie Locali potranno comunque continuare ad operare l’erogazione del rimborso in forma manuale quando particolari necessità lo richiedano (pagamento in conto sospeso con erogazione del rimborso da parte della Banca d’Italia, pagamento di sentenze esecutive delle commissioni tributarie, ecc.).
In carenza di una espressa indicazione circa il soggetto che provvederà all’erogazione del rimborso, non è possibile valutare se tale cambiamento organizzativo costituirà un vantaggio a favore della società titolare del diritto di credito, anche in considerazione del fatto che per i professionisti che si occupano di tali pratiche è sicuramente più agevole operare un “monitoraggio” dei tempi di rimborso presso le singole Agenzie Locali piuttosto che presso un elenco detenuto in via centralizzata dall’Amministrazione Finanziaria.
Sicuramente la migrazione dei dati di tutti i rimborsi tributari verso la procedura automatizzata centrale denominata “Linea 7” consentirà all’Amministrazione Finanziaria di effettuare una ricognizione, probabilmente fino ad oggi non completa, di tutte le posizioni creditorie vantate dai contribuenti che ora risultano gestite in parte dalle Agenzie Locali, in parte in via centralizzata e in altra parte dal Centro Operativo di Pescara.
D’altro lato occorre poi ricordare che i rimborsi di imposte dirette di annualità pregresse giacenti presso le Agenzie Locali, quando non ne è possibile la soddisfazione a mezzo del sistema del “conto sospeso” (art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in Legge 28 febbraio 1997, n. 30), soffrono ormai di tempi d’attesa piuttosto lunghi.
In particolare quest’anno le Agenzie Locali hanno ricevuto un solo stanziamento nel corso del mese di settembre per soddisfare tali tipologie di rimborsi, mentre negli anni precedenti gli stanziamenti venivano erogati solitamente due volte l’anno.
Si aggiunga poi che il comma 58 dell’art. 2 della Legge 350/2003 – Finanziaria 2004, ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate provvede alla erogazione dei rimborsi Irpef ed Irpeg spettanti in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere l’eventuale prescrizione del diritto del contribuente.
Si sta così generando in capo alle Agenzie Locali una ulteriore mole di lavoro finalizzata al rimborso di vecchi crediti tributari, che si credevano prescritti, con un ulteriore evidente aggravio degli oneri per interessi passivi a carico dell’Amministrazione Finanziaria, che finirà per causare un allungamento dei tempi di rimborso dei crediti vantati per gli anni più recenti dai “contribuenti virtuosi”.

Christian Dominici