Il condono fiscale non rientra nella giurisdizione del tribunale fallimentare

Il Sole 24 Ore – 2003

Una recente sentenza della Corte di Appello di Milano (sezione IV civile, sentenza n. 2945/2003 depositata in data 31 ottobre 2003) si è pronunciata in merito ai rapporti tra giurisdizione fallimentare e giurisdizione tributaria in materia di effetti estintivi dei debiti d’imposta ad opera del condono fiscale.
Il principio stabilito dalla Corte di Appello di Milano, in relazione ad un giudizio circa la possibilità di ammettere al passivo fallimentare un credito vantato dall’Amministrazione Finanziaria, è nel senso di ritenere che sono preclusi alla valutazione del tribunale fallimentare non solo l’accertamento di crediti tributari vantati nei confronti dei falliti, ma anche la valutazione dell’idoneità di fatti indicati come estintivi (condono tributario) delle relative obbligazioni a produrre tali effetti.
Sebbene la pronuncia sia resa in relazione alle norme in tema di condono fiscale di cui alla legge 413/1991, deve ritenersi pienamente applicabile anche al condono fiscale vigente in relazione all’attuale normativa tributaria.
Nel caso di specie, mentre l’amministrazione finanziaria chiedeva la conferma della sentenza di primo grado del Tribunale di Milano (sentenza del Tribunale di Milano n. 11667 del 29/10/1998) che aveva ammesso il credito tributario per pene pecuniarie ed interessi al passivo fallimentare, la procedura proponeva appello avverso la stessa sentenza in ragione dell’avvenuta definizione della pendenza tributaria con la procedura di condono prevista dalla legge 413/1991, ritenendo inoltre che l’adesione al condono avrebbe reso inutile la proposizione di un ricorso tributario da parte della procedura fallimentare nei confronti dell’atto di irrogazione delle sanzioni.
La Corte d’Appello ha invece ritenuto che l’esistenza dell’avviso di liquidazione dell’imposta non impugnato dalla procedura fallimentare e di cui sono ormai ampiamente decorsi i termini per l’impugnazione, è condizione sufficiente per l’ammissione incondizionata al passivo fallimentare del credito tributario, non potendo il Tribunale fallimentare accertare l’intervenuta sanatoria, essendo la questione rimessa alla giurisdizione tributaria.
Con tale pronuncia la Corte di Appello di Milano estende la portata di precedenti pronunce in tema di rapporto tra giurisdizione fallimentare e giurisdizione tributaria (si veda anche la precedente pronuncia n. 1205/2003 in Il Sole 24 Ore del 30 Luglio 2003), ritenendo non soltanto che l’accertamento del credito tributario nel fallimento debba essere sempre rimesso alla valutazione del giudice tributario, ma anche che l’accertamento della causa estintiva dello stesso credito, avvenuta ad esempio per effetto dell’adesione alla normativa del condono fiscale, debba essere rimessa alla giurisdizione tributaria. Ne consegue che nei casi in cui l’atto emesso dall’Amministrazione Finanziaria sia titolo idoneo ad ottenere l’ammissione al passivo fallimentare e sia un atto non più impugnabile di fronte alla competente commissione tributaria, anche qualora si sia verificato un effetto estintivo del credito tributario, questo non potrà più essere fatto valere dalla procedura che dovrà “accettare” l’ammissione incondizionata del predetto credito al passivo fallimentare.
Si deve infatti ritenere che la competenza in tema di giudizi inerenti l’estinzione del credito tributario per effetto dell’avvenuto condono sia questione non scissa dal rapporto tributario sottostante (cfr. Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili, sentenza n. 96 del 23/2/1999) anche nei casi in cui l’applicazione della legge di condono possa dare origine ad una controversia distinta rispetto alla controversia relativa al rapporto di imposta sottostante. Di conseguenza le questioni inerenti l’intervenuta estinzione del credito tributario per effetto del condono potranno essere rimesse alla valutazione dell’Amministrazione Finanziaria o per il tramite dell’attivazione del procedimento di autotutela, o per il tramite dell’attivazione del contenzioso tributario. Sono infatti verificate le condizioni per adire la giurisdizione tributaria: l’”attribuzione di materia” prevista all’art. 2, D. Lgs. 546/1992, per la citata connessione della disciplina del condono al tributo sottostante, e l’”individuazione dell’atto impugnabile” (diniego o revoca di agevolazioni) esplicitamente prevista dall’art. 19, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 546/1992.

Christian Dominici