Rimborsi di Imposte ai contribuenti senza presentazione di alcuna documentazione nel caso di crediti chiesti a rimborso nell’anno 2008 e precedenti.

2014

Con la sentenza n. 1784 del 19 febbraio 2014 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha stabilito un principio di estrema importanza per tutti i contribuenti.
Il rimborso delle imposte dirette (Irpef ed Ires ex Irpeg) deve essere effettuato senza indugio dagli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria qualora, entro il termine di decadenza dell’azione di accertamento (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi), la stessa amministrazione finanziaria non abbia né provveduto a rettificare il credito chiesto a rimborso dal contribuente, né provveduto a richiedere documentazione integrativa al contribuente.
In pratica per i contribuenti che non hanno mai subito contestazioni di carattere penale tributario, devono essere effettuati senza indugio e senza richiesta di ulteriori documenti da parte dell’Agenzia delle Entrate i rimborsi di imposte dirette relativi alle annualità 2008 e precedenti. Per le imposte sui redditi, l’articolo 43 del D.P.R. 600/1973, stabilisce che gli avvisi di accertamento vanno notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Nel caso di specie un contribuente recava crediti di imposta chiesti a rimborso per le annualità 1995 e 1996; ed aveva ricevuto dall’Agenzia delle Entrate solo nel corso dell’anno 2010, una richiesta di documenti per le annualità 1995 e 1996.
Il contribuente aveva risposto alle richieste documentali asserendo di aver distrutto tutta la documentazione relativa ai quattordici anni di imposta precedenti. A fronte di tale rifiuto di produrre la documentazione, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente provvedimento di diniego rimborso. Impugnato il provvedimento di diniego avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, il contribuente è risultato vittorioso nel giudizio instaurato. La Commissione Tributaria ha ribadito un principio di diritto fondamentale: qualora l’Agenzia delle Entrate non provveda né a controllare le dichiarazioni dei redditi nei termini di legge (art. 43, D.P.R. 600/1973 – 31 dicembre del quarto anno successivo alla data di presentazione della dichiarazione), né a richiedere documentazione integrativa nei medesimi termini, il credito che il contribuente ha esposto nella dichiarazione regolarmente presentata deve intendersi certo, liquido ed esigibile.
Nonostante la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale in commento arrivi dopo una sentenza della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione sentenza n. 9339 del 8 giugno 2012) che aveva stabilito il medesimo principio, sulla tematica dei rimborsi di imposta relativi ad annualità per cui sono ormai decorsi i termini di decadenza dell’accertamento tributario da parte degli Uffici, esiste una casistica di comportamenti piuttosto ampia da parte dei singoli uffici periferici dell’agenzia delle entrate.
In un periodo di crisi economica, come quello attuale, e di grande necessità per le imprese e famiglie italiane di ottenere affidamenti e liquidità, auspichiamo che tali pronunce giurisprudenziali conducano in tempi brevi all’emanazione di una circolare esplicativa da parte della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate che detti regole di comportamento chiare agli Uffici periferici dell’Amministrazione Finanziaria. Tali regole di comportamenti dovranno necessariamente prevedere, per le annualità per cui sono ormai decorsi i termini di decadenza dell’azione di accertamento degli Uffici (anno 2008 e precedenti), che i rimborsi delle imposte dirette ed indirette siano effettuati senza indugio dai medesimi uffici senza inutili richieste documentali e soprattutto senza dover coinvolgere i contribuenti in lunghi, difficili e costosi contenziosi tributari.

Christian Dominici