Rimborsi Iva a SGR Immobiliari: richiesta di polizza fideiussoria per debiti tributari eventuali e futuri di altri fondi immobiliari

2014

L’Agenzia Entrate di Milano, con nota protocollo 337373/2013 del 19 novembre 2013 ha richiesto ad una SGR che gestisce numerosi fondi immobiliari, di emettere fideiussione a garanzia di debiti tributari futuri ed eventuali, perché ancora in corso di contestazione e/o di contenzioso in capo ad altri fondi immobiliari gestiti dalla stessa Sgr.
L’agenzia delle entrate con la nota in commento, riconosce la debenza del credito Iva chiesto a rimborso da un Fondo immobiliare (peraltro relativo all’annualità 2008), e pur non ritenendo applicabile la compensazione tra le posizioni debitorie dei diversi fondi, sostiene che la soggettività passiva ai fini tributari spetti soltanto alla SGR e che quindi la SGR sia tenuta a garantire, all’atto del rimborso Iva di un Fondo, anche gli eventuali debiti tributari futuri ed ancora in contestazione degli altri fondi.
La posizione dell’agenzia delle entrate non ci convince sotto molteplici profili.
I fondi immobiliari sono soggetti ad una specifica disciplina Iva prevista dall’art. 8 dl 25 settembre 2001, n. 351 e determinano e liquidano separatamente l’imposta a credito o a debito dovuta, tengono separati libri iva acquisti e vendite e separate scritture contabili, dovendo pertanto istituire autonomi registri, emettere fatture con distinte serie di numerazione ed effettuare diverse registrazioni delle operazioni e separate liquidazioni d’imposta. Ne consegue chiaramente che il credito Iva di un fondo immobiliare è determinato in maniera autonoma e costituisce patrimonio del fondo e dei suoi sottoscrittori, e non patrimonio della sgr di gestione o degli altri fondi.
La separazione del patrimonio di un fondo immobiliare rispetto al patrimonio degli altri fondi immobiliari seppure gestiti dalla stessa SGR di gestione è stabilita dalla norma di legge: art. 1, comma 1, lettera j) del Testo Unico Finanza, come modificato dall’art. 32, comma 1 , del dl 78/2010, infatti per fondo immobiliare si intende “il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento”.
La Società di Gestione del Fondo (SGR) non è infatti la proprietaria degli asset dei singoli fondi immobiliari (la proprietà degli asset di ogni singolo fondo è infatti in capo ai diversi sottoscrittori), ma è semplicemente il soggetto mandatario (amministratore) della gestione.
Sarebbe come richiedere all’amministratore unico di più società a responsabilità limitata di prestare fideiussione per debiti tributari eventuali delle diverse società da lui amministrate. L’unicità della soggettività tributaria della SGR di gestione, non indica infatti un’unica proprietà, ma soltanto che la SGR ha un’unica partita Iva per le molteplici posizioni (fondi ) che gestisce, posizioni che rimangono comunque tra loro autonome.
La norma di legge (art. 8 dl 351/2001 convertito in Legge 410/2001) stabilisce espressamente che i rimborsi Iva dei fondi immobiliari si eseguono senza la presentazione di polizza fideiussoria e per di più entro sei mesi dalla richiesta di rimborso – Il Sole 24 Ore del 5/12/2012).
Sussiste impossibilità giuridica per i gestori di una SGR Immobiliare o per i sottoscrittori di un determinato fondo (che è un patrimonio separato) di emettere una garanzia a favore dei diversi sottoscrittori di un altro fondo immobiliare; si tratterebbe, infatti, di attribuire all’agenzia delle entrate un privilegio (non contenuto nel codice civile) sul patrimonio di altri e diversi fondi immobiliari.
Si pensi poi che, nella maggior parte dei casi, i diversi fondi immobiliari non solo hanno diversi sottoscrittori e quindi diversi proprietari, ma hanno anche una diversa durata, di conseguenza i sottoscrittori di un Fondo immobiliare ancora operativo, dovranno in molti casi prestare una garanzia a favore di sottoscrittori di Fondi immobiliari che hanno già liquidato il loro patrimonio ed ai quali solo successivamente l’agenzia delle entrate abbia notificato avvisi di accertamento o liquidazione di maggiori imposte in contestazione.
Sulla materia è stata inviata in data 4 febbraio 2014 una espressa richiesta di chiarimenti e alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Christian Dominici