Il Sole 24 Ore – 2004
La Commissione Tributaria Regionale di Milano con la sentenza n. 2/24/04 del 13 aprile 2004, ha riconosciuto che è irrilevante la data di accettazione dell’incarico del curatore per la notifica degli avvisi di accertamento alle procedure fallimentari.
E’ ormai consolidato in dottrina ed in giurisprudenza il principio secondo cui l’accertamento tributario, ove inerisca ad obbligazioni i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, deve essere notificato tanto al curatore che al contribuente medesimo, e la notifica al curatore è indispensabile al fine di poter opporre il credito tributario al fallimento (Corte di Cassazione, sentenza n. 3427 del 8 marzo 2002).
Una problematica più complessa può manifestarsi invece quando alla data della notifica dell’avviso di accertamento sia già intervenuto il fallimento del contribuente, ma non sia ancora intervenuta l’accettazione della carica da parte del curatore fallimentare.
Nel caso in argomento, l’Agenzia delle Entrate sosteneva che alla data della notifica dell’avviso di accertamento, non era ancora intervenuta l’accettazione della carica da parte del curatore e doveva quindi ritenersi validamente effettuata, anche nei confronti della instauranda procedura fallimentare, la notifica al contribuente.
L’Ufficio riteneva che soltanto dalla data di accettazione della carica il curatore assume la rappresentanza del fallito e quindi gli possono essere notificati gli atti processuali che sarebbero rivolti a quest’ultimo.
Sulla base delle considerazioni svolte dalla difesa della curatela fallimentare, ed accolte dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, si deve invece ritenere che il rapporto tra curatore e fallito non può risolversi in termini di rappresentanza processuale.
La questione, infatti dei rapporti tra il fallito e curatore nell’esercizio dei diritti già maturati prima dell’inizio della procedura concorsuale, non deve essere impostata e risolta in termini di incapacità del primo e di integrazione della capacità da parte del secondo che ne assuma la rappresentanza; al contrario la questione si configura e deve risolversi in termini di legittimazione processuale.
Ed invero, l’art. 43 legge fallimentare trasferisce sul piano processuale gli effetti sostanziali conseguenti per il fallito all’inizio della procedura fallimentare. Alla perdita della disponibilità sostanziale del proprio patrimonio da parte del fallito, consegue la perdita della legittimazione processuale a tutelare in prima persona i propri diritti, che non integra perdita di capacità processuale.
La particolarità della sostituzione processuale da parte del curatore, non si modella sul piano della rappresentanza processuale né del fallito, né dei creditori, ma individua nel curatore una posizione processuale come organo del fallimento. (Corte di Cassazione, sentenza n. 3055 del 2 aprile 1996).
In definitiva il curatore non è il rappresentante del fallito, ma è l’organo della procedura che è parte nelle cause e nei giudizi instaurati per un diritto altrui, in nome proprio ed in virtù della funzione da lui svolta nella procedura; di conseguenza gli atti devono essere notificati al curatore non a far corso dalla data di accettazione della carica (si presupporrebbe in questo caso un rapporto di rappresentanza processuale), ma dalla data della sentenza di dichiarazione di fallimento, poiché da quel momento ha inizio la funzione svolta dal curatore nell’ambito della procedura fallimentare.
Con la successiva sentenza n. 3/24/04, in relazione ad un caso analogo, la Commissione Tributaria Regionale di Milano, ha ritenuto che per la validità della notifica degli atti impositivi dell’Amministrazione Finanziaria alle procedure fallimentari, nessuna rilevanza può essere attribuita alla data di presentazione della dichiarazione di variazione iva dovuta ai sensi dell’art. 35, D.P.R. 633/1972. La sentenza dichiarativa di fallimento è pubblica, ed è quindi automaticamente e pienamente conosciuta dai terzi e dagli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria. Non esiste alcun obbligo a carico del curatore di notificare agli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria l’avvenuto fallimento della società. La comunicazione dovuta ai sensi del citato articolo 35 ha soltanto valenza fiscale nel senso di consentire al curatore ed agli uffici dell’Amministrazione Finanziaria di scindere il periodo prefallimentare dai periodi di imposta post-fallimentari, ma non ha valenza per le notifiche al curatore, per le quali continua a valere la data iniziale di dichiarazione di fallimento.
Christian Dominici