Il Sole 24 ore-6/9/06
In mancanza di opposizioni, il potere di controllo del tribunale nel giudizio di omologazione del concordato preventivo è di semplice legittimità. Con decreto n. 8698 del 13 luglio 2006, il tribunale di Milano ha dettato alcuni principi sulla limitazione dei poteri di controllo del giudizio di omologazione, disciplinato dal decreto legge 35/05 (convertito dalla legge 80/05).
I confini della verifica
Secondo i giudici milanesi, se nel piano concordatario manca la divisione dei creditori in classi, il tribunale non può valutare la convenienza del piano nei confronti dei creditori.
Infatti, tale esame è previsto dall’articolo 177 della legge fallimentare soltanto se, pur in presenza di voto contrario di una o più classi di creditori, il tribunale ritiene che questi possono risultare soddisfatti dalla procedura concordataria in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.
Se non vengono proposte opposizioni da parte dei creditori o di qualunque altro interessato, ne vengono sollevate eccezioni processuali o di merito da parte del commissario giudiziale, che ha a propria volta espresso parere favorevole sul piano, i poteri del tribunale dovranno limitarsi a verificare il raggiungimento o meno della maggioranza indicata dal comma 1 dell’articolo 177 della legge fallimentare, come unica condizione per omologare il concordato preventivo.
Di conseguenza, il controllo esercitato dal tribunale va considerato di mera legittimità e quindi può riguardare soltanto la regolarità della procedura e l’esito della votazione, in tutti i casi in cui il commissario giudiziale esprime parere favorevole sull’attuabilità del piano di liquidazione, non ci sono classi di creditori dissenzienti e non sono state proposte opposizioni.
Preventivo e fallimentare
In queste condizioni, il giudizio di omologazione del concordato preventivo corrisponde a quello previsto dal comma 4 dell’articolo 129 per il concordato fallimentare (nella formulazione in vigore dal 16 luglio), poichè anche in questo caso “se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale verificata la regolarità delle procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto al gravame”.
Le conclusioni del tribunale di Milano sono coerenti con la ratio della riforma delle procedure di concordato preventivo e fallimentare e con le modifiche all’articolo 181 della legge fallimentare, che, prima del decreto legge 35/05, chiedeva al tribunale di controllare la meritevolezza del debitore e la convenienza economica del concordato per i creditori, in relazione alle attività esistenti e all’efficienza dell’impresa, condizione, quest’ultima, oggi prevista all’articolo 177 solo in caso di voto contrario di alcune classi di creditori. Il tribunale di Milano ha anche considerato che la valutazione del commissario giudiziale sulla realizzabilità di una percentuale inferiore di soddisfacimento di creditori chirografari, peraltro condizionata nel suo ammontare minimo e massimo all’esito di un contenzioso in corso, non costituisce causa ostativa all’omologazione della procedura, a condizione che i creditori abbiano votato a favore. Deve infatti ritenersi certo che le percentuali di soddisfazione di creditori sono previste, ma non garantite e il rischio della liquidazione resta a carico dei creditori.
Esame sostanziale ridotto
Infine, la pronuncia fissa altri paletti al potere di controllo della magistratura.
Se vengono sollevate opposizioni all’omologazione del concordato preventivo, o il commissario giudiziale esprime parere negativo sul piano, il tribunale deve valutare la fattibilità economica del piano (in caso di parere sfavorevole del commissario giudiziale) o i singoli motivi di opposizione proposti e non estensibile all’intera procedura.
In altre parole se i motivi di opposizione sollevati riguardano solo la validità del voto, il tribunale li esaminerà nella sostanza (anche assumendo tutte le informazioni e prove necessarie cosi come previsto dall’articolo 180 della legge fallimentare), ma non potrà estendere il controllo alla convenienza economica del piano concordatario, dato che questa non è stata messa in discussione ne dal commissario nè dai creditori opponenti.
Christian Dominici