Il Sole 24 Ore – 2004
Con la circolare n. 31 del 5 luglio 2004, l’Agenzia delle Entrate ha fornito disposizioni alle Agenzie Locali in materia di effettuazione dei rimborsi Irpef.
La circolare costituisce l’occasione per riflettere su alcune problematiche tipiche delle procedure adottate dagli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria per il rimborso dei crediti d’imposta.
E’ evidente che, anche in tema di imposte dirette, sono almeno tre i soggetti “potenzialmente concorrenti” nell’erogazione dei rimborsi: l’Agenzia locale competente per territorio, il Centro Operativo di Pescara e la procedura centralizzata presso l’Agenzia delle Entrate di Roma.
Come si apprende anche dalla circolare 15/E del 26 marzo 2004, una parte dei rimborsi delle imposte dirette, soprattutto quando di ammontare inferiore all’importo di 8 milioni di vecchie lire, viene erogato mediante procedura automatizzata in via centralizzata.
Si tratta in prevalenza dei rimborsi per imposta Irpef che scaturiscono dalle richieste di rimborso espresse nelle dichiarazioni dei redditi più semplici, ritenute regolari dal sistema automatico di controllo delle dichiarazioni e che non presentano né quadri Iva, né quadri relativi ai sostituti d’imposta.
Rimangono invece di competenza delle Agenzie locali i rimborsi Irpef di importo superiore a lire 8 milioni o quelli di importo inferiore a tale ammontare ma che non possono essere liquidati tramite la procedura centralizzata perché sono state riscontrate anomalie nella richiesta di rimborso (ad esempio credito chiesto a rimborso diverso dall’importo riconosciuto in sede di liquidazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis, D.P.R. 600/1973).
Il Centro Operativo di Pescara ha competenza esclusiva in caso di rimborsi Irpef, ritenute e crediti d’imposta a soggetti non residenti e per i rimborsi derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni relative agli anni di imposta fino al 1997 non ancora erogati alla data di soppressione di ciascun Centro di Servizio.
Lo stesso Centro Operativo ha anche competenze in merito al controllo delle richieste di rimborso in conto fiscale per le imposte dirette e per l’imposta sul valore aggiunto (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 dicembre 2001 e del 27 febbraio 2002).
Tali attribuzioni di poteri al Centro Operativo di Pescara sono sicuramente strumentali a fornire all’Agenzia delle Entrate ed al Concessionario della riscossione un unico interlocutore nazionale per il monitoraggio dei crediti compensati nelle dichiarazioni e per il controllo centralizzato della validità delle polizze fideiussorie (nei casi di rimborsi iva) grazie alla disponibilità di un colloquio diretto con l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (ISVAP).
La competenza all’erogazione dei rimborsi di imposte dirette, ritorna poi alle Agenzie Locali nei casi in cui il contribuente abbia instaurato il contenzioso tributario al fine di veder dichiarata da parte della Commissione Tributaria competente per territorio la condanna dell’Ufficio al rimborso dei crediti vantati.
Tali attribuzioni interne all’Agenzia delle Entrate non hanno comunque rilievo per il contribuente che continuerà ad avere come controparte l’Agenzia Locale competente per territorio, salvo il caso di soggetti non residenti che sono invece tenuti a rivolgere le loro istanze direttamente al Centro Operativo di Pescara (Il Sole 24 Ore del 9 aprile 2004).
Occorre però ricordare che quest’anno le Agenzie Locali delle Entrate non risulta abbiano ricevuto, alla data attuale, gli stanziamenti monetari (usualmente assegnati alle singole unità locali entro il mese di giugno) necessari al fine di poter provvedere all’erogazione di tutti i rimborsi di imposte dirette non erogati in forma centralizzata (ossia superiori a lire 8 milioni) ed ai rimborsi Iva ai contribuenti non titolari di conto fiscale (i rimborsi Iva ai contribuenti titolari di conto fiscale sono invece erogati per il tramite del Concessionario della Riscossione).
Ne deriva, ancora una volta, che le imprese continuano ad avere, come via prioritaria per il rimborso dei crediti vantati, il contenzioso tributario per l’ottenimento di una sentenza esecutiva di condanna ed il conseguente pagamento tramite l’anticipazione, da parte della Banca d’Italia, delle somme alle Agenzie delle Entrate (pagamento in “conto sospeso” L. 30/1997 – Il Sole 24 Ore del 10 aprile 2004) o, almeno, per l’attivazione del giudizio di ottemperanza ex art. 70, D.Lgs. 546/1992.
Christian Dominici