Il Sole 24 Ore – 2004
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sezione XXII, con la sentenza n. 212/22/2004 del 15 novembre 2004, ha ritenuto che l’emissione di una fattura per un’operazione di cessione immobiliare mai realizzata da parte di una società di capitali, comporta l’assoggettamento ad imposizione diretta dell’intero ammontare che costituisce il presunto ricavo dell’operazione in assenza delle scritture contabili della società.
Il caso in esame. Una società di capitali provvede nel corso dell’anno 1999 all’emissione di una fattura per cessione di immobili di sua proprietà. La cessione degli stessi immobili non è stata mai realizzata e la società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 30 marzo 2001. I verificatori della Guardia di Finanza hanno riscontrato che la società non ha tenuto i documenti e le scritture contabili obbligatorie per legge. Inoltre, a seguito di verifiche operate presso economie terze, è stata riscontrata l’emissione di una fattura per l’anno 1999 recante importi per circa 2 milioni di euro per cessione di beni immobili.
A fronte di tale operazione economica che è consistita nell’emissione di una fattura per operazione inesistente (inesistenza oggettiva materiale dell’operazione economica), visto che mai è stato realizzato l’atto di cessione immobiliare, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in assenza di regolare tenuta di scritture contabili, ha ritenuto che l’intero ammontare esposto in fattura dovesse essere considerato quale reddito imponibile della società soggetto ad Irpeg.
La sentenza non appare condivisibile.
Va preliminarmente considerato che già i verificatori della Guardia di Finanza, nella stesura del processo verbale di constatazione, a cui ha fatto seguito l’emissione dell’avviso di accertamento impugnato, avevano ritenuto interamente non imponibile, ai fini delle imposte dirette, il corrispettivo indicato in fattura per carenza del requisito di competenza temporale richiesto dall’art. 75, comma 2, lett. a) D.P.R. 917/1986 vigente ratione temporis (oggi art. 109, D.P.R. 917/1986), poiché non era stato stipulato alcun atto pubblico che trasferisse la proprietà degli immobili in argomento.
Tale assunto era inoltre rafforzato dalla considerazione che gli stessi immobili, mai alienati, sono stati poi ceduti da parte del curatore fallimentare e parteciperanno quindi alla formazione dell’eventuale risultato imponibile della procedura ai sensi dell’art. 183 D.P.R. 917/1986.
La società ricorrente faceva quindi rilevare che, in tema di imposte dirette il requisito per poter considerare imponibili i ricavi d’impresa è il requisito della competenza e che le norme che regolano l’imposizione diretta sono differenti da quelle relative all’imposizione indiretta. La norma prevista dall’art. 21, D.P.R. 633/1972 secondo cui l’emissione di fattura per operazione inesistente conduce comunque al versamento dell’imposta Iva da parte del soggetto che ha emesso il documento, vale infatti solo per l’Iva, e non anche per le imposte dirette.
Peraltro il ricorrente provava anche, per il tramite della proposizione degli atti notarili di provenienza, che gli immobili oggetto della presunta cessione erano pervenuti quattro anni prima all’impresa allo stesso valore indicato nella fattura di vendita, di conseguenza dalla presunta cessione non si sarebbe comunque mai realizzato alcun rilevante provento imponibile. La Commissione disconosceva tale motivazione in quanto la carenza delle scritture contabili e delle dichiarazioni fiscali, non avrebbe consentito la corretta ricostruzione della contabilizzazione dei costi di acquisto.
Si deve invece ritenere che le disposizioni eccezionali che escludono la deducibilità di costi ed oneri non imputati al conto economico presuppongono un reddito dichiarato o accertato sulla base di regolare documentazione contabile in possesso del contribuente e non possono essere applicate, in via analogica, all’ipotesi in cui l’Amministrazione accerti induttivamente maggiori ricavi, che implicano corrispondenti costi sicuramente inerenti il reddito accertato che devono essere parimenti stimati dall’Amministrazione Finanziaria in sede di redazione dell’avviso di accertamento (Corte di Cassazione, sentenza n. 13068 del 14 dicembre 1998, sent. n. 640 del 17 gennaio 2001).
L’operazione economica in oggetto non appare quindi suscettibile di aver prodotto reddito imponibile in capo alla società. Ulteriori considerazioni si impongono in tema di imposte indirette. Infatti la permanenza dei beni immobili in capo alla procedura fallimentare ha fatto sì che il curatore, all’atto della cessione degli stessi immobili, abbia correttamente provveduto al versamento dell’Iva. Potrebbe quindi essere applicabile al caso in esame il principio che si va affermando in giurisprudenza, secondo cui il versamento dell’iva “fuori conto” in caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti non sia applicabile se l’operazione economica non ha provocato un danno per l’erario (Corte di Giustizia della Comunità Europea sentenza n. C-454/98 del 19 settembre 2000; Corte di Cassazione, sentenza n. 15509 del 11 agosto 2004).
Christian Dominici