Il Sole 24 Ore – 2004
Lo schema di d.d.l. di riforma delle procedure concorsuali redatto dalla Commissione istituita con D.M. 27 febbraio 2004, reso recentemente pubblico, offre l’opportunità di esaminare alcune norme innovative che potrebbero, in un prossimo futuro, riguardare i rapporti tra le procedure e la fiscalità.
Le disposizioni tributarie sono contenute negli articoli 223-232 del d.d.l.
In tema di gestione dei crediti fiscali, il legislatore della riforma prevede, all’art. 230, che su richiesta dei creditori il giudice delegato può assegnare i crediti d’imposta vantati dalla procedura con deposito del prezzo dell’assegnazione sul conto corrente intestato alla procedura, senza pregiudicare l’attività dell’amministrazione finanziaria volta eventualmente a disconoscere l’esistenza di detti crediti. Prevede inoltre la norma che, dopo la scadenza dei termini di liquidazione dei rimborsi dovuti in base a dichiarazione di cui all’art. 36-bis, D.P.R. 600/1973, il giudice delegato provvede comunque al riparto delle somme pagate per l’assegnazione.
La formulazione della norma è poco chiara. Intanto è evidente (art. 1, co. 5, D.M. 30 settembre 1997, n. 384) che in tutti i casi di cessione dei crediti tributari l’Agenzia delle Entrate, fino al termine di decadenza dell’azione di accertamento, conserva impregiudicato il proprio diritto a rettificare le dichiarazioni presentate dal contribuente e gli eventuali crediti chiesti a rimborso.
E’ anche chiaro che il termine di decadenza concesso agli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria per la rettifica delle dichiarazioni (e quindi degli eventuali crediti esposti) non è soltanto quello previsto dall’art. 36-bis D.P.R. 600/1973, ma è anche quello, più lungo (31 dicembre del quarto anno successivo alla data di presentazione della dichiarazione), previsto dall’art. 43, D.P.R. 600/1973 e dall’art. 57, D.P.R. 633/1972 in caso di crediti Iva.
Il legislatore conosce le problematiche che le procedure concorsuali usualmente affrontano per ottenere il rimborso dei crediti tributari, costringendo i creditori a lunghi tempi di attesa per il soddisfacimento dei propri diritti, ma giunge ad approntare strumenti legislativi forse troppo poco incisivi.
In particolare il meccanismo del deposito giudiziario del prezzo di assegnazione in attesa che decorrano i termini concessi all’Amministrazione Finanziaria per la rettifica delle dichiarazioni e quindi degli eventuali crediti chiesti a rimborso, appare strumentale a favorire la riduzione del rischio a carico del soggetto assegnatario e quindi l’aumento del valore di realizzo nelle cessioni dei crediti tributari da parte delle procedure concorsuali, valore che attualmente è attestato su livelli molto bassi e pari al 20/30% della quota capitale del credito ceduto.
Un intervento legislativo più incisivo avrebbe però potuto favorire l’introduzione sia di un vero “mercato” dei crediti tributari vantati dalle procedure concorsuali, sia di strumenti di finanza innovativa per la gestione di tali crediti che, nelle più importanti Sezioni Fallimentari dei Tribunali del nostro Paese, ammontano a diverse centinaia di milioni di euro.
In particolare, per creare un mercato trasparente di tali crediti, sarebbe stato necessario eliminare, almeno per le procedure concorsuali, il divieto di sub-cessione dei crediti acquisiti da parte del cessionario attualmente contenuto nell’art. 43-bis, D.P.R. 602/1973.
Inoltre, visto che la normativa tributaria comprende ormai strumenti (attestazione ex art. 10, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003) che consentono di valutare il grado di certezza dei crediti tributari, sarebbe stato forse possibile pensare (come si fa già per i crediti vantati nei confronti delle ASL – Il Sole 24 Ore del 28 luglio 2004) all’introduzione del sistema della cartolarizzazione, anche per i crediti tributari più rilevanti delle grandi procedure concorsuali.
Tale tipologia di crediti, se riconosciuta esistente e certa da parte degli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, ben potrebbe essere valutata con un rating elevato da parte degli operatori e potrebbe costituire la base per operazioni di cartolarizzazione.
Appare, in definitiva, che la materia delle insolvenze dei grandi gruppi industriali sia matura, anche alla luce delle recenti crisi e dei conseguenti importanti interessi sociali coinvolti, per conoscere un completo rinnovamento non solamente della normativa di riferimento, ma anche degli strumenti operativi e delle competenze dei professionisti che saranno chiamati ad occuparsi di tali procedure.
Christian Dominici