Il sole 24 ore- 31/10/2003
Il giudizio di ottemperanza non può essere attivato nel caso in cui la sentenza di cui si chiede l’adempimento abbia soltanto “accertato” il credito del ricorrente nei confronti dell’amministrazione finanziaria e non anche “condannato” il Fidco al rimborso del credito. Il principio è stato affermato dalla commisisone tributaria provinciale di Milano, (sezione XXXIV, presidente ed estensore Quartaro) con la sentenza n. 80/34 del 2003.
Nel caso di specie, la Ctp di Milano, con sentenza notificata alla controparte e passata in giudicato, aveva accertato in accoglimento del ricorso un credito complessivo del ricorrente nei confronti dell’Amministrazione pari a circa 500mila euro (oltre interessi). Nel ricorso di primo grado, tuttavia, il ricorrente aveva omesso di richiedere la condanna dell’ufficio al rimborso del credito d’imposta.
in sede di giudizio di ottemperanza la commissione tributaria ha ritenuto di non poter ammettere tale giudizio in relazione al rimborso del credito dell’amministrazione finanziariastante che l’Ufficio, non avendo subito alcuna condanna al rimborso, potrebbe soddisfare ancora detto credito nei termini di legge o, in difetto, su iniziativa del ricorrente che, però, dovrà attivare la procedura per la richiesta di rimborso delle somme versate, attendere il provvedimenti di diniego o la formazione del silenzio-dissenso e qunidi di produrre nuovo ricorso alla commissione tributaria provinciale ai sensi dell’articolo 19 comma 1, lett. g) del Dlgs 546/1992.
In definitiva si deve ritenere che per ptoer attivare il giudizio di ottemperenanza debbano essere manifestate due condizioni principali: a) il passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’esecuzione; b) la presenza di una sentenza di condanna al pagamento delle somme.
In merito alla presenza di una sentenza di condanna al pagamento delle somme, si rileva che nel giudizio di ottemperanza ex articolo 70 del Dlgs 546/1992, possono dimostrarsi inefficaci o parzialmente efficaci le sentenze che si limitano ad “annullare l’accertamento dell’ufficio” o ad “accogliere il ricorso del contribuente” senza recare una espressa condanna, per esempio, al rimborso del credito del ricorrente.
Parimenti possono non ottenere la tutela prevista dal giudizio di ottemperanza tutte quelle sentenze in cui risulta esplicato il diritto del ricorrente, ma non risulta esplicata la determinazione quantitativa dello stesso diritto. In questi casi quindi potrebbe essere necessario un ulteriore giudizio di fronte alla commissione tributaria al fine di ottenere un pronunciamento circa la misura del credito del ricorrente. L’articolo 474 del Codice di procedura civile prevede infatti, in tema di esecuzione forzata, che la stessa deve aver luogo in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile; non è quindi possibile che l’accertamento del quantum del credito debba avvenire nell’esecuzione forzata, cosi come nel giudizio di ottemperanza, sulla base di elementi non presenti nella sentenza di cui si richiede l’esecuzione.
infine, in tema di rapporto tra ottemperanza ed esecuzione forzata, la Ctp di Milano ha ribadito il principio secondo cui i due procedimenti possono essere esperiti in via concorrente ed alternativa o comulativamente ed integrativamente, fermo restando il limite della pina soddisfazione, nell’una o nell’altra via, della presa creditoria, che determina l’immediata cessazione di qualsivoglia alternativa o cumulo.
Christian Dominici