“Conto sospeso” solo dopo la lite

Il sole 24 ore-10/4/04

Dopo l’emanazione della cirtolare n 9/E/2004 (si veda il sole 24 ore del 4 e 6 marzo 2004(, in cui l’agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sulle modalità di emissione della certificazione dei crediti ributari prevista dall’articolo 10 del Dl 269/2003, in vigore dal 2 ottobre 2003, gli uffici delle Entrate hanno niziato a emettere con modalità e tempi diversi le attestazioni previste dalla disposizione in esame.
Nonostante questo, però, il recupero dei crediti tributari continua a essere un’operazione complessa e particolarmente lunga da parte del contribuente e da parte delle procedure fallimentari, che possono vantare crediti tributari maturati in periodi precedenti la data di dichiarazione di fallimento.
Spesso, soprattutto con riferimento ai casi di rimborsi di imposte dirette risultanti da dichiarazioni fiscali non più accertabili dagli Uffici, la procedura di rimborso si conclude con il ricorso in commissione tributaria e con l’attivazione della procedura del cosiddetto conto sospeso.
L’articolo 14 del Dl 669/1996, convertito dalla legge 30/1997 pprevede che il completamento delle procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo del pagamento di somme di denaro, in assenza di disponibilità finanziarie inerenti il correlato capitolo di spesa, sia effettuato mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all’istituto tesoriere (Banchi d’Italia) da regolare in conto sospeso. In pratica, quindi, gli uffici dell’agenzia delle Entrate, al di la degli stanziamenti annuali erogati dal ministero al fine di provvedere al rimborso dei crediti tributari per le imposte dirette dei contribuenti dispongono dello strumento del pagamento in conto sospeso, mediante anticipazione erogata dalla banca d’Italia.
La finalità di questa procedura è volta a preservare l’attività della pubblica amministrazione da procedure esecutive e di pignoramento dei beni che potrebbero essere intraprese dal creditore.
Il contribuente che non riceve il rimborso dei propri crediti tributari (per esempio chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi), previa presentazione di un’ulteriore istanza di rimborso dell’agenzia delle Entrate competente per territorio, può adire la competente Commissione tributaria per fare dichiarare l’esistenza del proprio credito e ottenere la condanna dell’ufficio al rimborso.
Si potranno quindi manifestare due situazioni. L’ufficio dell’agenzia delle Entrate potrebbe rimanere acquiescente al contenzioso per evitare la condanna alle spese processuali; questo caso si dovrebbe manifestare quando il contribuente ricorre in commissione tributaria per ottenere la condanna dell’amministrazione al rimborso di imposte che risultano a credito da dichiarazioni fiscali mai rettificate dall’amministrazione e per le quali sono ormai decorsi i termini per l’accertamento. l’Ufficio dell’agenzia delle Entrate non sarà , invece, acquiescente in tutti i casi in cui residuino questioni sull’an e il quantum del tributo chiesto a rimborso.
In entrambi i casic, non appena sarà pronunciata, da parte della commissione tributaria, sentenza favorevole alle ragioni del contribuente e questa sentenza, passata in giudicato, risulterà munita di formula esecutiva in base all’articolo 69 del decreto legislativo 546/1992, in contribuente potrà attivarsi nei confronti dell’ufficio locale competente per richiedere l’erogazione del rimborso di imposta tramite l’utilizzazione del sistema del conto sospeso, indipendentemente dalla disponibilità di fondi stanziati a favore dei singoli Uffici.
È rilevante notare che l’applicazione del sistema di rimborso in conto sospeso richiede solo l’esistenza di un provvedimento esecutivo, quindi della sentenza della commissione tributaria passata in giudicato, mentre non è necessario che sia stato esperito anche il giudizio di ottemperanza previsto dall’articolo 70 del decreto legislativo 546/1992.
peraltro la Ragioneria Generale dello Stato, già con nota n. 032882 del 27 marzo 2002, aveva chiarito che la procedura straordinaria di pagamento in contro sospeso mediante anticipazione erogata dalla banca d’Italia, può essere utilizzata dalle singole agenzie locali che agiscono in nome e per conto dell’amministrazione statale, sia dai commissari ad acta eventualmente nominati in base al settimo comma dell’articolo 70 del decreto legislativo 54671992 quando venga ulteriormente esperito il giudizio di ottemperanza.

Christian Dominici