Il Sole 24 Ore – 2004
Il credito per l’imposta Ici vantato dai comuni nei confronti delle procedure concorsuali è privilegiato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2752 del codice civile, così ha deciso il Tribunale di Milano (presidente Quatraro, estensore Gallina) con la sentenza n. 5611/04 del 5 maggio 2004.
Ritiene infatti il Tribunale che pur non essendo applicabili in via analogica le disposizioni in materia di privilegi, improntate ai criteri di legalità e tipicità, l’ultimo comma dell’art. 2752 del codice civile, e precisamente la locuzione “i crediti per le imposte … previsti dalla legge per la finanza locale” sia un’espressione di genere legislativo e non di specie.
Si deve infatti ritenere che, se con l’espressione in argomento il legislatore avesse voluto riferirsi soltanto alle imposte all’epoca previste nel Testo Unico per la Finanza Locale (R.D. 1175/1931), avrebbe utilizzato nell’ambito dell’art. 2752 un richiamo tecnicamente più preciso, riportando gli estremi dell’identificazione del testo legislativo e non facendo genericamente riferimento all’espressione “legge per la finanza locale”.
La locuzione legislativa di cui all’art. 2752 del codice civile assolve la manifesta funzione non solo di identificazione di uno specifico testo normativo, quanto piuttosto di identificazione del compendio categoriale di norme che ineriscono con organicità alla finanza locale nel suo complessivo evolversi.
Nel nostro ordinamento, ed in special modo nelle definizioni del codice civile, il riferimento generico alla legge, espresso al singolare, non individua uno specifico provvedimento normativo, ma è spesso funzionale a richiamare una molteplicità di provvedimenti normativi che anche si susseguono nel tempo.
In tema poi di estensione del privilegio Ici, il Tribunale di Milano ha ritenuto applicabile la limitazione temporale prevista nel primo comma dell’art. 2752 del codice civile, ritenendo in particolare che spetta il privilegio in relazione all’imposta iscritta nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell’esecuzione e nell’anno precedente.
In base al combinato disposto dell’art. 54 comma terzo della legge fallimentare, e dell’art. 2749 del codice civile, così come interpretato in base alla sentenza della Corte Costituzionale, 28 maggio 2001, n. 162, il Tribunale ha altresì correttamente ritenuto operante l’estensione del privilegio agli interessi del credito tributario per l’anno in corso alla data del fallimento e per l’anno precedente.
Collocazione chirografaria è stata invece riservata alle sanzioni, poiché il terzo comma dell’art. 2752 non prevede, a differenza del secondo comma in tema di Imposta sul Valore Aggiunto, alcuna estensione del privilegio alle sanzioni.
L’estensione del privilegio all’imposta Ici appare condivisibile sia in relazione alla corretta lettura ermeneutica della norma di legge, sia in relazione al peso ed all’importanza che vanno assumendo i tributi locali nell’ordinamento tributario del nostro Paese.
Esistono infatti motivazioni sia letterali, sia storiche, sia connesse all’evoluzione dei tributi locali nel nostro ordinamento tributario che consentono di condividere le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Milano.
Innanzitutto appare che la formulazione della norma non possa condurre a ritenere esaustivamente compreso nel Testo Unico per la Finanza Locale (R.D. 1175/1931), il complesso di imposte a cui il codice civile intendeva attribuire il privilegio, proprio in ragione della genericità dell’espressione utilizzata dal legislatore per individuare le imposte ed i tributi propri della finanza locale.
Né può ritenersi che la mancata previsione del privilegio in sede di ammissione al passivo fallimentare nelle norme di legge (D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) che hanno introdotto l’Imposta Comunale sugli Immobili possa essere qualificata come condizione intesa ad escludere il tributo in argomento dall’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 2752.
Si deve poi considerare che il Testo Unico per la Finanza locale si è progressivamente svuotato di contenuti nel corso degli anni, mentre sono state approvate altre disposizioni di legge che hanno introdotto ulteriori imposte e tributi locali o che hanno modificato le modalità applicative delle stesse imposte.
Infine si deve rilevare che i tributi e le imposte locali progressivamente introdotte nel nostro ordinamento hanno assunto una crescente importanza nell’ambito del complesso delle entrate tributarie del nostro Paese, e sono state sempre più considerate strumentali all’acquisizione di importanti entrate d’imposta per le istituzioni locali.
Christian Dominici