Il Sole 24 Ore – 2003
A seguito dell’emanazione della circolare n. 9/2004 (Il Sole 24 Ore del 4/6 marzo 2004), in cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni circa le modalità di emissione della certificazione dei crediti tributari prevista dall’articolo 10 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, in vigore dal 2 ottobre 2003, convertito con modificazioni ad opera dell’articolo 1 della Legge 24 novembre 2003, n. 326, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate hanno iniziato ad emettere con modalità e tempi diversi le attestazioni previste dalla norma in esame.
Nonostante quanto sopra esposto, il recupero dei crediti tributari continua ad essere operazione complessa e particolarmente lunga da parte del contribuente e da parte delle procedure fallimentari, che possono vantare crediti tributari maturati in periodi precedenti la data di dichiarazione di fallimento.
Sovente, soprattutto con riferimento ai casi di rimborsi di imposte dirette risultanti da dichiarazioni fiscali non più accertabili dagli Uffici, la procedura di rimborso si conclude con il ricorso in commissione tributaria e con l’attivazione della procedura del cosiddetto “conto sospeso”.
Prevede infatti l’art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in Legge 28 febbraio 1997, n. 30, che il completamento delle procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo al pagamento di somme di denaro, in assenza di disponibilità finanziarie inerenti il correlato capitolo di spesa, sia effettuato mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all’istituto tesoriere (Banca d’Italia), da regolare in conto sospeso. In pratica, quindi, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, al di là degli stanziamenti annuali erogati dal Ministero al fine di poter provvedere al rimborso dei crediti tributari per imposte dirette dei contribuenti, dispongono dello strumento del pagamento in conto sospeso, mediante anticipazione erogata dalla Banca d’Italia.
La finalità di tale procedura è volta a preservare l’attività dell’Amministrazione Pubblica da eventuali procedure esecutive e di pignoramento dei beni che potrebbero essere intraprese dal creditore.
Il contribuente che non riceve il rimborso dei propri crediti tributari (ad esempio chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi), previa presentazione di una ulteriore istanza di rimborso all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, può adire la competente Commissione Tributaria al fine di far dichiarare l’esistenza del proprio credito e di ottenere la condanna dell’Ufficio al rimborso delle somme spettanti. Si potranno quindi manifestare due situazioni.
L’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate potrebbe rimanere acquiescente al contenzioso al fine di evitare la condanna alle spese processuali; questo caso si dovrebbe manifestare quando il contribuente ricorre in Commissione Tributaria al fine di ottenere la condanna dell’Amministrazione al rimborso di imposte che risultano a credito da dichiarazioni fiscali mai rettificate dall’Amministrazione e per le quali sono ormai decorsi i termini per l’accertamento.
Non sarà invece acquiescente l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, in tutti i casi in cui residuino questioni circa l’an ed il quantum del tributo chiesto a rimborso.
In entrambi i casi suesposti, non appena sarà pronunciata, da parte della Commissione Tributaria, sentenza favorevole alle ragioni del contribuente e tale sentenza, passata in giudicato, sia munita di formula esecutiva ai sensi dell’art. 69, D. Lgs. 546/1992, il contribuente potrà attivarsi nei confronti dell’Ufficio Locale competente al fine di richiedere l’erogazione del rimborso di imposta per il tramite dell’utilizzazione del sistema del “conto sospeso”, indipendentemente dalla disponibilità di fondi stanziati a favore dei singoli Uffici.
E’ rilevante notare che l’applicazione del sistema di rimborso in conto sospeso richiede soltanto l’esistenza di un provvedimento esecutivo, e quindi della sentenza della Commissione Tributaria passata in giudicato, mentre non è necessario che sia stato esperito anche il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 70, D.Lgs. 546/1992.
Peraltro la Ragioneria Generale dello Stato, già con nota n. 032882 del 27 marzo 2002 a firma Monorchio, aveva chiarito che la procedura straordinaria di pagamento in conto sospeso mediante anticipazione erogata dalla Banca d’Italia, può essere sia utilizzata dalle singole Agenzie locali che agiscono in nome e per conto dell’Amministrazione Statale, sia dai commissari ad acta eventualmente nominati ai sensi del settimo comma dell’art. 70, D.Lgs. 546/1992, quando venga ulteriormente esperito il giudizio di ottemperanza.
Christian Dominici