Il sole 24 ore-9/4/2004
I procedimenti causati dal “no” al rimborso cercano una controparte “sicura”. La risoluzione n 226 del 18 dicembre 2003, che ha ritenuto il Centro operativo di Pescara quale ufficio controparte nei confronti del quale i soggetti non residenti devono indirizzare le istanze di rimborso per ritenute Irpef e notificare il ricorso tributario, infatti, sta generando dubbi sulla corretta individuazione della controparte nei confronti della quale deve essere instaurato il contenzioso tributario nei casi di diniego di rimborso delle imposte dirette.
A seguito, infatti, della soppressione dei Centri di servizi, sono stati istituiti i Centri operativi di Venezia e Pescara, con provvediemnti del direttore dell’agenzia delle Entrate del 7 dicembre 2001 e del 27 febbraio 2002 (si vedano anche le circolari n. 31/2002 e 61/2002). In particolare, con questi provvedimenti, sono state attribuite al Centro operativo di Pescara le attività di controllo delle richieste di rimborso in conto fiscale per le imposte dirette e per l’Iva, oltre alla gestione dei rimborsi a soggetti non residenti in materia di ritenute, crediti d’imposta sui dividenti e Iva.
Si deve ritenere, quindi, che solo per quanto riguarda i soggetti non residenti (trattandosi in questo caso di gestione dei rimborsi d’imposta da parte del Centro operativo di Pescara), lo stesso Centro sia la controparte a cui indirizzare le istanze di rimborso e l’eventuale ricorso in commissione tributaria (in questo caso sarà , quindi, competente la commissione tributaria provinciale di Pescara).
Per le richieste di rimborso per imposte dirette proposte dai contribuenti residenti nel nostro Paese, invece, essendo demandato al Centro operativo di Pescara solo in controllo delle istanze e non la gestione dell’intero procedimento di rimborso, l’ufficio al quale indirizzare le istanze e l’eventuale ricorso deve essere individuato nell’ufficio locale dell’agenzia delle entrate competente per territorio.
Queste indicazioni sembrano derivare inequivocabilmente dalla circolare dell’agenzia delle Entrate n 14/E del 1° febbraio 2002 nella quale è stabilito che tutti i provvedimenti che individuano specifici uffici ai quali sono demandate alcune competenze già di pertinenza dei Centri di servizio, hanno rilevanza solo interna all’agenzia delle Entrate.
Legittimato a stare in giudizio, come ribadito anche dalla circolare n. 14/2002, dunque è l’ufficio locale dell’agenzia delle Entrate territorialmente competente, visto che ogni ulteriore attribuzione ha rilievo ai fini dei rapporti di gestione dell’Agenzia. Di conseguenza la commissione tributaria competente sarà da individuare in ragione di quella territorialmente competente con l’ufficio locale.
Nel caso in cui, invece, la controversia non sia più da attribuire alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ma alla giurisdizione del tribunale ordinario (procedimento esecutivo o credito già certificato come liquido ed esigibile da parte dell’amministrazione finanziaria), troverà applicazione l’articolo 25 comma 2 del Codice di procedura civile secondo cui nei processi in cui è parte un ufficio dell’amministrazione finanziaria, e quando l’amministrazione è convenuta, è competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve esiguirsi l’obbligazione. È comunque auspicabile un definitivo chiarimento da parte dell’agenzia delle Entrate.
In tema poi di chiusura delle posizioni debitorie dell’amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti, va segnalata la disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 58 della legge 359/2003 (finanziaria 2004) secondo cui l’agenzia delle Entrate provvede all’erogazione dei rimborsi Irpef e Irpeg spettanti in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997 senza far valere l’eventuale prescrizione del diritto del contribuente. Anche in questo caso sarebbe auspicabile un chiarimento normativo che spliciti se l’impossibilità di far valere la prescrizione può essere applicata anche per l’ormai soppressa Llor. Non si spiega, infatti come la norma faccia riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, ma citi espressamente soltanto Irpeg e Irpef e non l’Llor.
Christian Dominici